venerdì 14 dicembre 2012

La totalizzazione retributiva

Molti lavoratori, con l'avvicinarsi delle soglie della pensione, si trovano ad affrontare l'annoso problema della ricongiunzione o della totalizzazione dei contributi.
Con l’entrata in vigore della legge n. 142/2010, infatti, è stata preclusa la possibilità, per chi avesse versato contributi previdenziali in fondi differenti, di realizzare la ricongiunzione a titolo gratuito degli stessi: per poter ottenere un'unica pensione, quindi, spostando da un fondo ad un altro i contributi, l'unica via consiste nell'effettuare detta operazione a titolo oneroso. L'unica alternativa gratuita rimasta a disposizione è la totalizzazione: tramite tale istituto, però, a differenza della ricongiunzione, il calcolo della pensione avviene soltanto con il criterio contributivo, cioè in percentuale dei contributi versati durante gli anni di lavoro; non è, quindi, consentito il calcolo retributivo della pensione, cioè in percentuale delle retribuzioni percepite.
Con l’emendamento presentato il 12/12/2012 alla legge di stabilità dai relatori, tuttavia, la situazione di chi possiede accantonamenti in fondi differenti dovrebbe migliorare.
Infatti, pur non reintroducendo la ricongiunzione gratuita, l’emendamento in questione introduce un nuovo istituto, la TOTALIZZAZIONE RETRIBUTIVA: in pratica, è introdotta la possibilità di totalizzare i contributi, conservando il diritto al calcolo della pensione retributiva. Non essendovi spostamento da un fondo ad un altro, l'operazione sarà, ovviamente, a titolo gratuito.

Esempio pratico


Il Signor Rossi, lavoratore,  che ha pagato i contributi all'Inps (Ago: assicurazione Generale Obbligatoria) e ad un'altra gestione obbligatoria alternativa all'Ago, potrà far valere il cumulo dei due periodi ai fini della maturazione del diritto alla pensione. Ciascun ente calcolerà la propria quota di pensione in base al sistema retributivo.
Il calcolo finale della pensione, però, diversamente da quanto previsto nella ricongiunzione, sarà sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Mentre con la ricongiunzione, infatti, la pensione sarebbe stata calcolata tutta sulla media delle retribuzioni degli ultimi anni, con la totalizzazione retributiva può capitare che una quota sia calcolata anche con riferimento a stipendi incassati molti anni fa, proprio perché ogni ente calcolerà solo sulla base delle sue retribuzioni di riferimento.
                                         
Periodo transitorio

Per evitare le disparità di trattamento rispetto a quanti, dal 01/07/2010, avessero richiesto la ricongiunzione, divenuta a titolo oneroso, l'emendamento dà un anno di tempo (presumibilmente, sino al 31/12/2013), per richiedere il recesso e la restituzione di quanto già versato, ma solo qualora non sia già stata liquidata la pensione.
                            
Requisiti per la totalizzazione retributiva

La nuova totalizzazione dà diritto alla pensione di vecchiaia in base ai requisiti stabiliti dalla riforma Fornero.
Di seguito, la tabella:

SOGGETTI
ETA’
CONTRIBUTI
Dipendenti donne settore privato
62 anni e 3 mesi
20 anni
Dipendenti pubblici, uomini e donne
66 anni e 3 mesi
20 anni
Lavoratrici autonome
63 anni e 9 mesi
20 anni
Lavoratori autonomi
66 anni e 3 mesi
20 anni

Dott.ssa Noemi Secci
Consulente del lavoro 
consulenzalavorofisco.blogspot.com

Se questo articolo ti è stato utile condividi sui social. Grazie!

1 commento:

  1. Valutazioni sul sistema retributivo: un sistema previdenziale è influenzato da una serie di variabili, tra i più importanti: l'aliquota di equilibrio, tasso di sostituzione (solo retributivo) e l'indice di vecchiaia.

    Premesso che l'aliquota di equilibrio esprime la percentuale la spesa pensionistica ed il monte redditi, quindi un sistema pensionistico si può porre l'obiettivo di costruire un sistema in equilibrio basato su un aliquota di finanziamento pari a X % che garantisce un tasso di sostituzione Y %. Nel tempo, vi possono essere dei disallineamenti tra le variabili che debbono essere corretti.
    Il sistema a ripartizione deve essere in equilibrio "intertemporale" (tempo per tempo o come in Inarcassa, corte per corte) quando il totale delle entrate prodotte dai versamenti contributivi deve essere uguale all'ammontare delle uscite per prestazioni.
    L'aliquota contributiva media di equilibrio C deve essere:

    ---------Pensione media ---------------Numero di pensioni
    C= _______________________ x _________________________
    ------- Reddito medio attivi ------------Numero di attivi

    L'aliquota di equilibrio, peggiora quando si ha:
    - errate o incomplete politiche del lavoro;
    - crisi occupazionale o sistema economico meno competitivo (PIL, cuneo fiscale, precarietà, ecc.);
    - numero di lavoratori attivi si riduce, provocando una riduzione del monte dei redditi non potendo pagare il monte pensione;
    - eccessiva generosità del sistema (diritti quesiti, pensioni d'oro e baby boomers);
    - aumento delle aspettative di vita dei pensionati;

    Inoltre, a tutto questo si aggiunge:
    - mancata neutralità del sistema finanziario-attuariale (diritti quesiti, pensioni d'oro e baby boomers);
    - impossibilità di cumulo dei redditi (si pensi al problema della precarietà futura);
    - problemi di mobilità lavorativa (passaggi da autonomo - dipendente - autonomo; contratti flessibili; ecc.);
    - necessità di ribilanciare la composizione del portafoglio pensionistico con fondi complementare pensione (2° e/o 3° pilastro);
    - necessità di regolazione ed aggiustamenti del sistema ai fini della sostenibilità e della stabilità (nonché un buon ALM);
    - attendibili previsioni demografiche degli iscritti e delle variabili macroeconomiche per il periodo correlato ai requisiti di stabilità del sistema (50 anni - 90 anni) :mrgreen: ;
    - tendenza del sistema a tollerare l'elusione e l'evasione fiscale;
    - sensibilità del sistema, alle influenze della politica.
    Nessuno dei punti sopra citati è punto di debolezza del sistema contributivo.


    ADOZIONE DI UN SISTEMA CONTRIBUTIVO PURO, DA SUBITO, PER TUTTI.

    L'AGGIUNTA DEL TERMINE PURO, STA AD EVIDENZIARE L'IMMEDIATO ABBANDONO DEL PRO-RATA.

    Il pro-rata (e quindi la compresenza del retributivo per chi ha già 18 anni di anzianità lavorativa al 31/12/1995) non modifica assolutamente il trattamento previdenziale dei giovani contribuenti. Quindi eliminare il retributivo subito, significa solo che in futuro pagheremo meno pesantemente la transizione di oggi.

    RispondiElimina