sabato 5 maggio 2012

Portare denaro contante in Svizzera

Crisi o no, i grossi capitali hanno sempre viaggiato dall'Italia verso l'estero, spesso verso la Svizzera. Tuttavia negli ultimi anni di crisi anche i piccoli risparmiatori hanno cominciato a interessarsi alla delocalizzazione del risparmio. Il titolo di questo articolo Portare denaro contante in Svizzera evoca immediatamente una moltitudine di situazioni strampalate ma soprattutto criminali che fanno parte dell'immaginario collettivo: il bancario nervoso con la ventiquattrore sul sedile del passeggero, il camionista spavaldo con i soldi nascosti tra la merce, il mistico v.i.p. di turno con oltre due milioni di euro in valigetta (chissà poi se è vera quella storia!) eccetera. Eppure il contribuente onesto che abbia la tentazione di portare di là dalle Alpi qualche risparmio può ancora definirsi tale senza paura di essere ribattezzato come un volgare spallone. Quanti di voi in questo periodo ci hanno fatto un pensierino? Si può... nel rispetto delle leggi.
Il d.l. 16/2012 convertito con la Legge 44/2012 pubblicata in G.U. Del 28 Aprile 2012 (cosiddetto decreto di semplificazione fiscale) ha rimaneggiato l'impianto sanzionatorio del d.lgs. 195/2008 in tema di trasferimento di denaro contante all'estero. È diventato più oneroso beneficiare dell'oblazione necessaria per estinguere l'illecito al momento stesso della violazione; infatti si riduce da 250mila a 40mila la soglia del contante per accedere all'istituto deflattivo e aumenta dal 5% al 15% l'aliquota dell'oblazione stessa.
Di seguito propongo una sintesi della normativa di riferimento liberamente costruita con le stesse parole utilizzate dal legislatore.