sabato 22 dicembre 2012

L'ASPI e la Mini-ASPI: novità e normativa transitoria

L'ASPI è  la nuova ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPEGO, e sostituisce il trattamento di disoccupazione (la cd. DS, sia ordinaria per accedere alla quale era previsto  il lavoro, e quindi la contribuzione effettiva per almeno 52 settimane nel biennio precedente, e dava diritto al 60% del trattamento salariale per 8 mesi, o 12 mesi nel caso di età superiore a 50 anni sia con i requisiti ridotti  per accedere alla quale dovevano essere effettivamente lavorate 78 giornate nel biennio precedente; l'istituto dava diritto al 35% dello stipendio, per un massimo di 120 giorni), ed il trattamento di mobilità (si aveva diritto all'indennità di mobilità a seguito di licenziamenti collettivi, o dopo un periodo di integrazione salariale, avendo un'anzianità aziendale di oltre 12 mesi, di cui 6 di lavoro effettivo; non doveva trattarsi di contratto a termine, e l'azienda doveva rientrare nel campo della CIGS;

venerdì 14 dicembre 2012

La totalizzazione retributiva

Molti lavoratori, con l'avvicinarsi delle soglie della pensione, si trovano ad affrontare l'annoso problema della ricongiunzione o della totalizzazione dei contributi.
Con l’entrata in vigore della legge n. 142/2010, infatti, è stata preclusa la possibilità, per chi avesse versato contributi previdenziali in fondi differenti, di realizzare la ricongiunzione a titolo gratuito degli stessi: per poter ottenere un'unica pensione, quindi, spostando da un fondo ad un altro i contributi, l'unica via consiste nell'effettuare detta operazione a titolo oneroso. L'unica alternativa gratuita rimasta a disposizione è la totalizzazione: tramite tale istituto, però, a differenza della ricongiunzione, il calcolo della pensione avviene soltanto con il criterio contributivo, cioè in percentuale dei contributi versati durante gli anni di lavoro; non è, quindi, consentito il calcolo retributivo della pensione, cioè in percentuale delle retribuzioni percepite.