L'ASPI
è la nuova ASSICURAZIONE SOCIALE PER
L'IMPEGO, e sostituisce il trattamento di disoccupazione
(la cd. DS, sia ordinaria, – per accedere alla quale era previsto il lavoro, e quindi la contribuzione
effettiva per almeno 52 settimane nel biennio precedente, e dava diritto al 60%
del trattamento salariale per 8 mesi, o 12 mesi nel caso di età superiore a 50
anni – sia con i requisiti ridotti – per accedere alla quale dovevano essere
effettivamente lavorate 78 giornate nel biennio precedente; l'istituto dava
diritto al 35% dello stipendio, per un massimo di 120 giorni), ed il
trattamento di mobilità (si aveva
diritto all'indennità di mobilità a seguito di licenziamenti collettivi, o dopo
un periodo di integrazione salariale, avendo un'anzianità aziendale di oltre 12
mesi, di cui 6 di lavoro effettivo; non doveva trattarsi di contratto a
termine, e l'azienda doveva rientrare nel campo della CIGS;
sabato 22 dicembre 2012
venerdì 14 dicembre 2012
La totalizzazione retributiva
Molti lavoratori, con l'avvicinarsi delle soglie della
pensione, si trovano ad affrontare l'annoso problema della ricongiunzione o della totalizzazione
dei contributi.
Con l’entrata in vigore della legge n. 142/2010, infatti, è stata preclusa la possibilità,
per chi avesse versato contributi previdenziali in fondi differenti, di realizzare
la ricongiunzione a titolo gratuito
degli stessi: per poter ottenere un'unica pensione, quindi, spostando da un
fondo ad un altro i contributi, l'unica via consiste nell'effettuare detta
operazione a titolo oneroso. L'unica alternativa gratuita rimasta a disposizione è la totalizzazione: tramite tale istituto,
però, a differenza della ricongiunzione, il calcolo della pensione avviene soltanto
con il criterio contributivo, cioè in percentuale dei contributi versati
durante gli anni di lavoro; non è, quindi, consentito il calcolo retributivo
della pensione, cioè in percentuale delle retribuzioni percepite.
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