lunedì 6 gennaio 2014

Imu, Tasi, Tari, Iuc: tutto sulla nuova tassazione sugli immobili

Con la Legge di Stabilità 2014, sono state effettuate notevoli modifiche alla precedente normativa tributaria su terreni e fabbricati: è stata, infatti, approvata la Iuc, la nuova Imposta Unica Comunale, la quale è composta, oltreché dall'Imu (per la quale sono state introdotte molte modifiche), anche da altre due voci, la Tasi e la Tari (parzialmente eredi delle vecchie tassazioni sui rifiuti).
 
IMU
 
L'Imu deve essere pagata da chiunque detenga un diritto reale su un immobile: proprietà, usufrutto,uso abitazione o enfiteusi.
Riguarda terreni, fabbricati, aree edificabili e pertinenze, a qualsiasi uso destinati: non si applica, tuttavia, all'abitazione principale, a meno che non appartenga alle categorie "lusso" (A/1, A/8 ed A/9).
La base imponibile è determinata dalla rendita catastale, rivalutata dal 5%, e moltiplicata da un coefficiente, che varia a seconda della categoria dell'immobile:

  • 160 per i fabbricati del gruppo catastale A e delle categorie C/2, C/6 e C/7 ; 
  • 140 per i fabbricati delle categorie B, C/3, C/4 e C/5 ; 
  • 80 per i gruppi A/10 e D/5; 
  • 65 per la categoria D; 
  • 55 , infine, per la C/1.
Su questa base deve essere applicata l'aliquota dello 0,76%, che i comuni possono aumentare sino allo 0,3% e diminuire sino allo 0,4% per gli immobili locati. Leggi gli approfondimenti
Per i casi residuali in cui deve essere versata l'Imu sulle abitazioni principali, l'aliquota base è dello 0,4%, che può essere aumentata o diminuita dello 0,2% dal comune: si ha, inoltre, diritto a una detrazione di 200 euro, che può essere elevata dall'Ente. In tutti i casi, l'Imu deve essere versata, in acconto (pari al 50%), entro il 16 giugno, ed a saldo entro il 16 dicembre .
TASI
La Tasi è un tributo che grava su chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, fabbricati, aree scoperte ed aree edificabili: sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, quelle non operative, e le aree comuni condominiali.
Se l'immobile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, entrambi sono tenuti al pagamento, in maniera autonoma.
La base imponibile è la medesima prevista per l'Imu: l'aliquota base da applicare è pari allo 0,1%, che il comune può azzerare o aumentare, per il 2014, sino allo 0,25%.
Qualora vi sia un occupante (ad esempio un inquilino), questi dovrà versare una percentuale, stabilita dal comune, dell'intero ammontare della Tasi, che potrà variare dal 10 al 30%.
Le modalità e le tempistiche di versamento sono stabilite dai singoli comuni, in maniera differente, ma con la previsione di almeno due rate.

TARI
La Tari riguarda gli stessi immobili e soggetti sui quali grava la Tasi, purché suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani. Sulla suscettibilità di produrre rifiuti si è molto dibattuto, ma ancora non si è giunti a un'univoca conclusione, in quanto alcune sentenze della Cassazione hanno, ad esempio, esonerato dal pagamento taluni locali inutilizzati o inagibili, altre, invece, si sono espresse in maniera contraria.
Le tariffe sono stabilite da ciascun comune, sulla base dei criteri del Dpr n. 158/99 (copertura di tutti i costi afferenti la gestione dei rifiuti). In alternativa, la tariffa può essere commisurata alla media di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione alla tipologia di attività svolta ed al costo del servizio.
Resta applicabile, inoltre, il tributo provinciale per l'ambiente (Dlgs. n. 504/92, art.19), che sarà commisurato alla superficie degli immobili e stabilito, in una misura percentuale sull'importo della Tari, deliberata dalla provincia .
Le rate e le scadenze del tributo non saranno, come la Tasi, uguali ovunque, ma saranno stabilite dai singoli comuni .

Dott.ssa Noemi Secci
Consulente del lavoro

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