giovedì 12 marzo 2015

Voluntary disclosure in breve

La procedura di collaborazione volontaria introdotta dalla L. 186/2014 rappresenta l'ultimo scudo fiscale di cui potranno beneficiare i piccoli patrimoni. I patrimoni elevati probabilmente potranno trovare altre sistemazioni anche se le possibilità non sono tantissime. La voluntary disclosure è qualcosa a metà tra uno scudo fiscale e un condono anche se lo Stato lo spaccia per una procedura che fa pagare il contribuente esattamente quanto dovuto in origine. È uno scudo fiscale perché con il calcolo forfettario i patrimoni sotto i 2 milioni di euro, a conti fatti, lasciano sul campo il 10% del patrimonio, ma si tolgono il dente. È un condono perché con il calcolo analitico i grossi patrimoni fanno un minestrone di redditi abbattuti poi da minusvalenze che in questi ultimi anni non hanno risparmiato nessuno; infine le sanzioni passano, nel caso di patrimoni detenuti in Svizzera, dal 200% al 12,50% delle imposte sui redditi e dal 15% allo 0,5% del patrimonio per le violazioni al quadro RW.


La collaborazione volontaria permette di sanare tre tipi di violazioni:
  1. Genesi del patrimonio: la costituzione della provvista all'estero deve essere spiegata. Se è avvenuta in un periodo ancora accertabile l'Agenzia delle Entrate vorrà tassarla a meno che non si dimostri di aver trovato i denari per strada.
  2. Rendimenti conseguiti nel tempo: sono i redditi generati dal patrimonio detenuto all'estero. In genere si tratta di rendimenti finanziari derivanti da gestioni patrimoniali o dividendi, ma si può trattare anche di canoni di locazione e altre tipologie di reddito meno immediate da immaginare.
  3. Monitoraggio fiscale: cioè la mancata compilazione del quadro RW.
Il periodo sui cui fare luce va dal 2009 al 2013, sebbene in alcuni casi occorre guardare indietro fino al 2006. Si tratta dei casi in cui le violazioni commesse superino le soglie previste per la commissione dei reati tributari. Per intenderci parliamo di circa 50 mila euro di imposta evasa in un periodo di imposta. Tuttavia il beneficio più importante della collaborazione volontaria si produce proprio nei casi rilevanti ai fini penali. Infatti il contribuente potrà godere dell'esclusione della punibilità per il temibile reato di autoriciclaggio di recente introduzione che prevede pene dai 2 agli 8 anni di resclusione.

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