Contribuenti minimi

L'art. 27 del d.l. 98/2011 ha modificato profondamente la disciplina dei contribuenti minimi prevista dalla legge 244/2007 (la Finanziaria 2008 monoarticolo!) commi 96 – 107. Le modificazioni introdotte per i piccolissimi contribuenti si possono sintetizzare secondo il terno 5 – 35 – 2008:

  • 5% è la mini aliquota prevista dal regime dei nuovi minimi e 5 sono gli anni d'imposta durante i quali si può usufruire di questa invitante imposizione fiscale;
  • 35 anni rappresenta l'età al di sotto della quale è possibile beneficiare del nuovo regime dei minimi anche oltre i 5 anni di permanenza nel regime stesso;
  • 2008 è l'anno in cui deve essere cominciata l'attività (o anche negli anni successivi!) per poter accedere al nuovo regime.

Quindi dal primo Gennaio 2012 potrà beneficiare del regime dei minimi chi apre una nuova partita iva e chi già è un contribuente minimo a condizione che i) nel triennio precedente all'apertura della partita iva non abbia esercitato attività di impresa, professionale o artistica; ii) l'attività non costituisca mero proseguimento di attività svolta in precedenza, anche come lavoratore dipendente; iii) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30 mila euro.

Per coloro che fuoriescono dall'attuale regime dei minimi, secondo il testo normativo, «sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA […]. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresì esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP n.d.a.) […]».

I provvedimenti attuativi di Natale 2011

Il 22 Dicembre 2011 il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha firmato due provvedimenti con cui ha chiarificato gli ultimi dubbi sulla questione minimi ed regime semplificato per chi dal nuovo anno fuoriesce dal regime di favore.

Provv. N. 185820/2011: applicazione del regime nuovi minimi

Il primo provvedimento si occupa dei nuovi minimi, ma soprattutto rappresenta un buon regalo di Natale per alcuni lavoratori che credevano di dover passare le feste a inventare una tesi per sostenere la condizione della novità dell’attività da sottoporre ad imposta del 5%. Infatti il requisito necessario «secondo cui l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente, non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà». Ma non basta perché il documento in esame stabilisce anche che «per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva […] si fa riferimento allo svolgimento effettivo e all’inizio effettivo della stessa e non alla sola apertura della partita IVA». Ed ecco i primi highlights dal sapore tutto italiano che spalancano un portone ai furbetti che effettivamente andranno a proseguire la medesima attività svolta in precedenza e a colore che hanno aperto la partita Iva precedentemente al primo Gennaio 2008.
Il provvedimento del buon Befera specifica poi che i contribuenti che successivamente al 31/12/2007 hanno intrapreso una nuova attività col regime ordinario o col regime del forfettino al 10% possono accedere al regime dei nuovi minimi «per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età. Resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario». Proseguendo nella lettura scatta il primo campanello d’allarme: SE DECIDI DI USCIRE DAL REGIME POI NON CI PUOI PIU’ RIENTRARE!

Ritenuta d’acconto

Finalmente viene chiarita la questione della ritenuta d’acconto. Il provvedimento stabilisce che «i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto. A tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva».

Alcune specificazioni

I contribuenti che vorranno avvantaggiarsi dell’imposizione ridotta del 5%: 
  • hanno l’obbligo di chiedere la preventiva inclusione nel sistema VIES per poter effettuare scambi intracomunitari ai sensi dell’articolo 35 del decreto 633/72 (ho scritto un post sul sistema VIES!); 
  • non sono soggetti allo spesometro; 
  • non sono soggetti alla comunicazione black list.

Provv. N. 185825/2011: il regime agevolato per i “fuoriusciti”

Il secondo provvedimento firmato dal buon Befera si occupa del regime semplificato di cui all’articolo 27 della manovra di Ferragosto. È sbagliato dire che tale disposizione si applica solo agli ex minimi perché possono rientrarci anche i soggetti che pur avendo i requisiti classici per essere minimi hanno scelto il regime ordinario o il regime del forfettino al 10%. Le semplificazioni in oggetto si sostanziano nei seguenti esoneri:
  • registrazione e tenuta delle scritture contabili; 
  • tenuta del registro dei beni ammortizzabili; 
  • liquidazioni e versamenti periodici Iva; 
  • versamento dell’acconto Iva; 
  • dichiarazione e versamenti Irap.
Tuttavia gli stessi contribuenti ritornano ad essere soggetti ai seguenti adempimenti:
  • conservazione delle fatture e degli altri documenti giustificativi dell’attività d’impresa; 
  • comunicazione annuale, dichiarazione e versamenti riguardanti l’imposta sul valore aggiunto Iva (di buono c’è che l’Iva si paga annualmente!);
  •  saldo e acconto Irpef e relative addizionali; 
  • studi di settore.

DI SEGUITO ECCO LE REGOLE DEGLI EX MINIMI...

A partire dal 1º gennaio 2008, è stato introdotto un nuovo regime fiscale agevolato per i contribuenti c.d. “minimi”.
Rientrano in tale categoria le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:
a) nell’anno solare precedente:
1. hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
2. non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
3. non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori anche a progetto;
4. non hanno erogato utili di partecipazione ad associati che apportano solo lavoro;
b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.
Non sono considerati contribuenti minimi, e pertanto non rientrano nell’agevolazione:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA (ad esempio, agricoltori, agenzie di
viaggio e turismo, eccetera);
b) i soggetti non residenti;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi;
d) gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni, ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale.
Per i contribuenti che iniziano l’attività, l’opzione per il nuovo regime semplificato avviene in sede di presentazione della dichiarazione di inizio di attività ai fini IVA, nella quale comunicano di presumere la sussistenza dei requisiti per usufruirne.
n sintesi, le agevolazioni per chi sceglie il regime dei “minimi” riguardano sia l’IVA che le imposte sul reddito, oltre che gli adempimenti contabili.


AGEVOLAZIONI IVA

Riguardo all’IVA, i contribuenti minimi da un lato non addebitano l’imposta a titolo di rivalsa e, dall’altro, non hanno diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. Inoltre, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, devono integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
L’ulteriore conseguenza dell’adozione del nuovo regime consiste nel dover effettuare la rettifica della detrazione relativa all’acquisto di beni ammortizzabili. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario IVA. Il versamento è effettuato in un’unica soluzione, entro il termine per il versamento a saldo IVA relativa all’anno precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi, ovvero in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi; le successive rate sono versate entro il termine per il versamento a saldo dell’Irpef. È possibile usufruire dell’istituto della compensazione.

AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO

Premesso che i contribuenti minimi non sono assoggettati all’IRAP, per quanto riguarda le imposte sul reddito è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali, pari al 20%.
A tal fine, valgono le seguenti considerazioni:
il reddito di impresa o di lavoro autonomo su cui applicare tale imposta è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa o dell’arte o della professione;
concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio di arti o professioni;
i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito;
nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore;
per le modalità di versamento valgono le disposizioni in materia di versamento dell’imposta sui redditi delle persone fisiche;
i componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti a quello di applicazione del regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata, partecipano, per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime, solo per l’importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l’ammontare di 5.000 euro. In caso di importo non eccedente il predetto ammontare di 5.000 euro, le quote non assumono rilevanza nella determinazione del reddito. In caso di importo negativo della somma algebrica lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito;
le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime e quelle generatesi nel corso del predetto regime possono essere computate in diminuzione del reddito secondo le ordinarie regole;
non si applicano gli studi di settore.

N.B.: Questa sezione riporta il contenuto dell'Annuario del contribuente 2010, un documento ufficiale redatto dall'Agenzia delle Entrate e reperibile sul sito dello stesso ente.